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domenica, 24 Novembre 2024

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Vietato avvicinare. L’arresto di un uomo a Bibbiena per violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare

di Gemma Bui – Un caso di cronaca risalente allo scorso Dicembre: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno effettuato l’arresto di un uomo a Bibbiena. L’arresto è avvenuto in seguito alle ripetute violazioni, da parte dell’uomo, degli obblighi imposti con il precedente provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nella fattispecie, l’ex moglie), già segnalate all’Autorità Giudiziaria aretina dai Carabinieri di Bibbiena, che hanno quindi dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della pregressa misura con applicazione della custodia cautelare in carcere. La sensibilizzazione sul tema della violenza di genere è cresciuta esponenzialmente nell’ultimo periodo, anche e soprattutto in relazione all’allarmante aumento del numero di femminicidi avvenuti nel nostro Paese. Vediamo quindi come è cambiata la Legge, e cosa prevede oggi al riguardo.

L’Art. 282ter del Codice di Procedura Penale. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Libro IV – Titolo I – Capo II – Misure cautelari personali coercitive) «Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’Articolo 275bis. […] Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave, qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’Articolo 275bis. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. […]»

L’Art. 387bis del Codice Penale. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Libro II – Titolo III – Capo II – Dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie) «Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli Articoli 282bis (“Allontanamento dalla casa familiare”) e 282ter del Codice di Procedura Penale o dall’ordine di cui all’Articolo 384bis (“Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare”) del medesimo Codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’Articolo 342ter (“Contenuto degli ordini di protezione”), Primo Comma, del Codice Civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

“Codice Rosso” e i recenti rafforzamenti della fattispecie con la Legge n.168/2023 La fattispecie, già prevista dalla Legge 19 Luglio 2019, n.69 (cd. “Codice Rosso”) è stata recentemente ripresa dalla Legge 24 Novembre 2023, n.168 (“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”), la quale prevede, all’Articolo 2, l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora (già sancita dal Codice Antimafia) anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Nei confronti di tali soggetti, diventa obbligatorio disporre il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalle vittime e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri da tali luoghi e dalle vittime. Viene inoltre conferita una particolare celerità alle richieste di applicazione di misura cautelare personale. L’Articolo 12 prevede, inoltre, che con il provvedimento che impone il divieto di avvicinamento venga disposta anche l’applicazione della modalità di controllo del braccialetto elettronico, con eventuale previsione di una misura più grave, qualora l’imputato neghi il proprio consenso. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all’applicazione delle misure previste è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e l’arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza.

(Riportiamo anche un estratto dell’intervista a Loretta Gianni, Presidente di Pronto Donna CAV Arezzo, pubblicata sul numero di Marzo 2023.) Una breve presentazione dell’Associazione: quando nasce, come si compone, qual è la sua rappresentanza a livello istituzionale? «L’Associazione Pronto Donna nasce il 7 febbraio 1989, con l’intento di fornire una linea di ascolto telefonico per le donne vittime di violenza. Con l’istituzione dei Centri Antiviolenza (Legge n. 66 del 15 Febbraio 1997), l’Associazione si accredita tramite la Provincia di Arezzo, e dal 1997 diviene Centro Antiviolenza; nell’Agosto del 2019 entra nell’Elenco Regionale dei CAV e Case Rifugio. Il 29 Settembre 2008 Pronto Donna è Socia Fondatrice dell’Associazione Nazionale D.i.Re (Donne in Rete Contro la Violenza), che ad oggi raccoglie circa 80 CAV. L’8 Giugno 2009 alcuni Centri Toscani si uniscono per formare un Coordinamento chiamato TOSCA, che ad oggi raccoglie 13 Associazioni e 14 Centri Antiviolenza della Regione. Il principio di base su cui si fonda la metodologia dei CAV è l’empowerment della donna, in modo da attivare le risorse interne.»

Quali sono i principali servizi e attività che Pronto Donna Arezzo propone? «Le principali attività che svolgiamo sono: Attività di risposta telefonica – Collegamento col Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking 1522 (Gratuito H24), CAV – Attività di accoglienza delle donne vittime di violenza e figli minori, Punto Ascolto (Sportello CAV) presso il Comune di Foiano della Chiana, 5 Sportelli Ascolto Donna (SAD): uno in Valtiberina (Unione dei Comuni), uno in Valdichiana, uno in Valdarno, uno in Casentino (USL Sud Est – Consultori Familiari) e uno ad Arezzo (Pari Opportunità – Provincia di Arezzo). Gli Sportelli Ascolto Donna sono regolati da una Convenzione con l’Ente Provinciale, e le operatrici di Pronto Donna, formate specificatamente sulla violenza di genere, fungono da antenne nel territorio; qualora intercettino casi di violenza di genere, invitano le donne ad iniziare il “percorso di uscita dalla violenza” al CAV di Arezzo. Inoltre organizziamo colloqui periodici con le operatrici, atti all’individuazione di un progetto individualizzato di uscita dalla violenza, forniamo consulenze psicologiche e legali. Sempre attivi il gruppo di auto-aiuto, la formazione, la sensibilizzazione e prevenzione, l’orientamento e accompagnamento al lavoro. Pronto Donna si occupa anche di gestire una Casa Rifugio a indirizzo segreto per la protezione delle donne a rischio vita, anche accompagnate da figli minori vittime di violenza; abbiamo poi due Case di seconda accoglienza. Infine, l’intervento per la valutazione e rilevazione del rischio, che avviene entro 72 ore».

Pronto Donna fornisce anche un’accurata analisi della realtà della violenza di genere relativamente al territorio aretino casentinese. «Pronto Donna, come Centro Antiviolenza accreditato dalla Regione Toscana, provvede ogni anno all’invio dei dati ad ISTAT, che successivamente si occupa dell’elaborazione degli stessi. Ogni anno viene organizzata presso il CAV Pronto Donna di Arezzo una Conferenza Stampa, dove vengono divulgati dati statistici – anche dettagliati – per ogni zona socio-sanitaria, alla popolazione e alle testate giornalistiche. È l’occasione, anche per CASENTINO2000 e i suoi lettori, per avere informazioni statistiche sull’andamento della violenza di genere nel territorio provinciale aretino».

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